(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
      della Friuli - Venezia Giulia n. 52 del 27 febbraio 2006
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n.  29, recante:
«Normativa   organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»»;
    Visto,  in particolare, l'Art. 87 della precitata legge regionale
29/2005   ai   sensi   del   quale  l'Amministrazione  regionale,  in
collaborazione  con  i comuni e le associazioni culturali interessate
alla  tutela  dei  locali  storici, individua gli esercizi pubblici e
commerciali  con  almeno  sessanta  anni  di  vita che abbiano valore
storico,  artistico,  ambientale  o  che  costituiscano testimonianza
storica,  culturale  e tradizionale e promuove la loro salvaguardia e
valorizzazione;
    Considerato  che,  con  deliberazione  n.  1798 di data 27 luglio
2006,   la   giunta   regionale   ha   adottato  la  scheda-tipo  per
l'effettuazione  del censimento dei locali storici in parola, nonche'
approvato le linee guida da utilizzarsi per la prima rilevazione come
pure per gli aggiornamenti annuali previsti dal comma 7 del precitato
Art. 87 della legge regionale n. 29/2005;
    Considerato  altresi'  che,  successivamente  all'adozione  della
D.G.R.  n.  1798/2006,  il censimento in oggetto e' stato avviato dai
comuni  della  regione,  in  collaborazione con la direzione centrale
attivita' produttive e l'unita' di gestione del catalogo regionale di
Villa  Manin,  e  che  lo  stesso  si concludera' il 26 marzo 2007 in
ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 del predetto Art. 87 della
legge regionale n. 29/2005;
    Visto  il  disposto dell'Art. 92 della legge regionale n. 29/2005
ai  sensi  del  quale  la  Regione partecipa alla spesa sostenuta dai
comuni  per  l'effettuazione del censimento con un contributo sino al
cinquanta  per cento della spesa e che con regolamento regionale sono
stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  l'ammontare  del contributo
medesimo;
    Atteso  il  parere  favorevole  espresso  dalla sezione regionale
dell'Associazione   nazionale   comuni  italiani  con  nota  di  data
20 ottobre  2006,  ad  prot.  1572,  relativamente ai criteri ed alle
modalita'  previsti  dal  testo  regolamentare attuativo dell'Art. 92
della legge regionale n. 29/2005;
    Ritenuto,  pertanto,  di adottare il regolamento di esecuzione di
cui  all'Art.  92  della  legge  regionale  n.  29/2005 in materia di
partecipazione  della  Regione  alla  spesa  sostenuta dai comuni per
l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso» e successive modifiche e integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2837 di data
24 novembre 2006;
                              Decreta:
    E'  approvato,  nel  testo che in allegato forma parte integrante
del  presente  atto, il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 92 della
legge  regionale  5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione
della Regione alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del
censimento dei locali storici e per le revisioni».
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 dicembre 2006
                                ILLY